U.O.S. Medico Competente collabora con l’Azienda, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori:
- effettua gli accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i dipendenti sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- effettua gli accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori;
- esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro;
- istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni dipendente sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso l’Azienda con salvaguardia del segreto professionale;
- fornisce informazioni ai dipendenti sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei dipendenti per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica nelle riunioni indette dall’Azienda almeno una volta l’anno, alle quale partecipano il rappresentante dell’Azienda, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
- visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei dipendenti, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
- effettua le visite mediche richieste dal dipendente qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15 della legge 626/94;
- collabora all'attività di formazione e informazione;
- il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro, che ne sopporta gli oneri;
- Qualora iI medico competente, a seguito di accertamenti, esprime un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto l’Azienda ed il dipendente.