Il Collegio Sindacale è nominato dal Direttore Generale, ai sensi dell’articolo 3 ter del Decreto Legislativo 502 del 1992 e successive modificazioni. Dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell’ Economia e delle Finanze ed uno dal Ministro della Salute.
I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero dell’Economia e Finanze che abbiano esercitato, per almeno tre anni, le funzioni di Revisori dei Conti o di componenti dei Collegi Sindacali.
La funzione del Collegio si estrinseca in azione di vigilanza sul rispetto da parte dell’Azienda delle regole di buon governo nonché delle norme vigenti che garantiscono la legittimità procedurale e la corretta tenuta della contabilità.
Il Collegio verifica altresì l’attività dell’Azienda sotto il profilo della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa.
Ai sensi dell’art. 3 ter del D.Lgs n. 502/1991 e s.m.i., riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest’ultima del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità. Trasmette, con cadenza semestrale, una propria relazione sull’andamento dell’attività dell’Azienda al Presidente della Conferenza dei sindaci.
I componenti del Collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo anche individualmente e possono esercitare ulteriori forme di controllo ritenute utili in ordine all’assolvimento delle competenze devolute, anche richiedendo informazioni riguardanti l’andamento della gestione in senso lato alle Direzioni ed ai Dirigenti.
Il Collegio Sindacale esprime, inoltre, parere sul piano programmatico, relativamente agli impegni economico-finanziari che ne possono derivare, sul bilancio economico e sul budget aziendale e può redigere a tale scopo, specifica relazione da trasmettere alla Regione. Può richiedere notizie e dati utili alla verifica della fondatezza delle previsioni contenute nei bilanci e nei budget.